Equipollenza dei titoli

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Centro Clinico Crocetta è abilitata ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509  ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia (ACCEDI all’abilitazione sul sito del M.I.U.R)

Il titolo di specialista in psicoterapia è equipollente al titolo rilasciato dalle Scuole di Specializzazione Universitarie ed ha un valore per l’accesso ai Concorsi per dirigenti di 1° e 2° livello presso le ASO e le ASL (L. 56/89; D.M. 509/98; L. 401/2000);

Fonti Normative

Art. 2, comma 3, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2001)
Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario:
Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

Decreto 11 dicembre 1998, n. 509  (G.U. n. 37 del 15 febbraio 1999)
Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (G.U. n. 46 del 24 febbraio 1989, S.O.)
Ordinamento della professione di psicologo:
3. Esercizio dell’attività psicoterapeutica:
1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica .
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.